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Comune di Montenero di Bisaccia
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Ordinanza per eliminazione fattori di rischio incendi

ORDINANZA PER ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO INCENDI
PREMESSO che con precedente Ordinanza Sindacale n. 08 del 18 aprile 2016 si è ordinato a tutti proprietari di terreni ed aree libere incolte di provvedere a proprie spese alla perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di evitare pericoli e danni a beni e persone;  
VISTA la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale di Campobasso pervenuta in data 04/07/2016, ed acquisita al prot. comunale con n. 6261, con la quale si segnala la necessità di eliminare ogni potenziale pericolo, per le probabilità d'innesco e sviluppo di incendio, rappresentata dalla presenza di aree incolte limitrofe al tratto ferroviario Montenero - Petacciato - Foggia;  
RAVVISATA la necessità di obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre che prevenire il propagarsi di possibili fenomeni di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento della temperatura, ed assicurare condizioni di decoro dell'abitato all'interno del territorio comunale;  
RITENUTO di provvedere alla adozione di specifica ordinanza con la quale si obblighino i proprietari dei terreni e delle aree libere presenti sul territorio comunale ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e di incolumità pubblica rappresentata dalle probabilità d'innesco e sviluppo di incendio;  
VISTO il D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267, con particolare riguardo all'art.50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità e all'art.54, comma 4, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; VISTA  la Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"
VISTA la L.R. 4 marzo 2005, n.8, "Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità";
VISTO il R.D. del 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.) in particolare con riferimento agli articoli   17 bis e 59;
VISTI gli articoli 423, 423 bis 449 e 650 C.P.;
VISTI gli articoli 29-31 del D.lgs. n.285/1992 (N.C.D.S.);
VISTO lo Statuto dell'Ente;

DICHIARA   Lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sul territorio comunale dal 01 luglio al 30 settembre

ORDINA
A tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento su boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:
a.       Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame secco e/o altro materiale combustibile su: *   Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo-arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; *   Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; *   Terreni incolti;
b.       Realizzazione di tutte le operazioni di interramento delle stoppie;
c.       Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da leggi nazionali e/o comunitarie o regionali e/ o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) delle aree confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri 5;
d.      Ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, R.F.I., Amministrazione Provinciale) e gestori di pubblici servizi, secondo le norme contrattuali, della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da legge nazionali e/o comunitarie e/o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della   Strada;

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE
Che   alla   presente ordinanza sia   data ampia pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia per renderla nota alla cittadinanza;
Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza alla Polizia Municipale, alla ASREM zona di Termoli, alla Prefettura e altre Forze di Polizia;
Il   Comando di Polizia Municipale nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente provvedimento;
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, e nella fattispecie:
- Per la mancata pulizia delle aree incolte si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000; in caso di inosservanza, trascorsi inutilmente i termini sopra  indicati, l'amministrazione comunale avvierà l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa;
- In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, pari ad                    € 500,00. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione per almeno due volte nel corso dell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza ingiunzione.
- Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Nuovo Codice della Strada;
- Per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nel periodo tra il 1 Luglio e il 30 Settembre sarà applicata la sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.;
Le sanzioni pecuniarie sopra indicate, qualora previste, saranno incrementate delle spese di accertamento e notificazione.

IL SINDACO
Avv. Nicola Travaglini