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Comune di Montenero di Bisaccia
Home » In Evidenza » Archivio notizie » 2020 » Marzo » ORDINANZA N. 8 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Montenero di Bisaccia.

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ORDINANZA N. 8 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Montenero di Bisaccia.

Cliccando sul link sottostante è possibile consultare e scaricare l'ORDINANZA N. 8 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE che riguarda il Comune di Montenero di Bisaccia, contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Ordinanza è emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.


Questo il messaggio del Sindaco Nicola Travaglini:
Ci è stata notificata da poco un'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Donato Toma, con la quale si istituisce sostanzialmente una cosiddetta "zona rossa" a Montenero di Bisaccia.
Queste le disposizioni da rispettare:
1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, in aggiunta alle misure adottare con ordinanze del Presidente della Regione Molise n. 1 del 24 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 6 del 14 marzo 2020 e n. 7 del 15 marzo 2020, confermate con il presente atto e da intendersi qui formalmente ed integralmente richiamate, a decorrere dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al Comune di Montenero di Bisaccia, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pur comprendendo un possibile sentimento di incredulità e di iniziale disorientamento, invito i cittadini alla massima collaborazione già chiesta peraltro nella giornata di oggi: restate a casa e tutto procederà per il meglio.