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Comune di Montenero di Bisaccia
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Elezioni provinciali 2011: elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Campobasso

 
RISULTATI

ORARI COMIZI DI CHIUSURA
SCADENZE E DECORRENZE
 

Sono convocati per i giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, composto da diciannove Consiglieri, della Provincia di Campobasso.
L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nei giorni di domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011.
Le operazioni di voto avranno luogo, sia in occasione del primo turno di votazione, sia nel caso del turno di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
Lo scrutinio dei voti, prima per le elezioni provinciali e successivamente per le elezioni comunali, inizierà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.
 
COLLEGIO DI MONTENERO DI BISACCIA
Comprende i Comuni di Montenero di Bisaccia - Petacciato - Tavenna

Per le elezioni provinciali del 15 e 16 maggio 2011 le schede di votazione saranno di colore giallo

COME SI VOTA
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
La scheda è di colore giallo.
L'elettore può esprimere il proprio voto:
*   tracciando un segno sul contrassegno relativo a un candidato alla carica di consigliere; il voto così espresso s'intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere corrispondente al contrassegno votato, sia al collegato candidato alla carica di presidente;
*   tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato alla carica di presidente, sia sul contrassegno relativo a un candidato alla carica di consigliere collegato al candidato alla carica di presidente votato; il voto così espresso s'intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere corrispondente al contrassegno votato, sia al collegato candidato alla carica di presidente;
*   tracciando un segno sul nominativo di un candidato alla carica di consigliere; il voto così espresso s'intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere votato, sia al collegato candidato alla carica di presidente;
*   tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato alla carica di presidente; il voto così espresso s'intende attribuito unicamente al candidato alla carica di presidente votato.
 

VOTO DEGLI ELETTORI INFERMI E CON PARTICOLARI PATOLOGIE 
 
Voto degli elettori non deambulanti (art. 1 della legge n. 15/1991)
Gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono votare in altra sezione del Comune, la cui sede sia priva di barriere architettoniche.
Essi dovranno esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, rilasciata  anche in precedenza per altri scopi, ovvero una copia autentica della patente di guida speciale.
Dalla documentazione esibita dovrà risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
L'attestazione medica è rilasciata gratuitamente.
 
Voto degli elettori fisicamente impediti (art. 41 del D.P.R. n. 570/1960)
Gli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un accompagnatore.
L'accompagnatore deve essere un familiare ovvero, in mancanza, altra persona liberamente scelta, purchè l'uno o l'altra siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
L'accompagnatore potrà esercitare tale funzione per un solo elettore invalido.
L'elettore sarà senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore allorché esibisca, oltre alla tessera elettorale, uno dei seguenti documenti:
-          la medesima tessera elettorale, sulla quale sia stata riportata, su richiesta dell'interessato, la sigla "AVD", per attestare il diritto al voto assistito;
-          l'apposito certificato medico rilasciato, gratuitamente, dal medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale;
-          per i ciechi civili, l'apposito libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
 
Voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006)
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni sono tenuti ad organizzare in occasione delle consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio, e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono votare nella propria abitazione.
Per il voto nelle elezioni provinciali e nelle elezioni comunali è necessario che l'abitazione sia ubicata, rispettivamente, nella Provincia e nel Comune di cui la persona inferma è elettore.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nella propria dimora tra il 40° e il 20° giorno precedente la data della votazione e, dunque, tra il 5 e il 25 aprile 2011.
Tale dichiarazione, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e dell'apposito certificato medico rilasciato, gratuitamente, dal medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale.
 
Voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R.                n. 570/1960)
Per le elezioni provinciali e comunali i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se elettori, rispettivamente, della Provincia e del Comune ove ha sede l'ospedale e la casa di cura.
L'ammissione al voto avviene mediante presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del medesimo luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, che vale per un singolo turno di votazione, deve pervenire all'anzidetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione e, dunque, non oltre il 12 maggio 2011, per la votazione del 15 e 16 maggio 2011, e non oltre il 26 maggio 2011, per l'eventuale turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011.
Sono equiparati ai suindicati luoghi di cura le case di riposo per anziani, purchè dotate di una struttura sanitaria (come una infermeria), e le comunità o altre strutture per il recupero dei tossicodipendenti. 

Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata per la Provincia di Campobasso http://www.prefettura.it/campobasso/contenuti/10417.htm sul sito http://www.prefettura.it




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