Il Responsabile del Servizio
rende noto
che, il Comune di Montenero di Bisaccia, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell' art. 5 della Legge Regionale n. 5 del 05.05.2006 (recante la "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zona di mare territoriale"), intende rilasciare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.65del 28/04/2015 recante "Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per l' anno 2015" le Concessioni Demaniali marittime ex art. 52 del Codice della Navigazione, secondo procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti a ciascuna singola concessione. L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra più maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo conto anche del legame della spiaggia con gli interessi della collettività comunale e dell' offerta complessiva a detta collettività, al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni Demaniali Marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.
Art. 1 Finalità
1. L' obbiettivo del Comune di Montenero di Bisaccia è quello di garantire la fruizione organica delle aree demaniali marittime, tenuto conto della loro riconosciuta vocazione turistica, al fine di valorizzare lo sviluppo qualitativo del turismo nelle more dell' approvazione definitiva del Piano Spiaggia Comunale, nonché favorire la destagionalizzazione delle attività turistiche.
Art. 2 Oggetto
1. Le Concessioni in oggetto riguardano le aree demaniali marittime individuate dalle aree "L1-L2 -L3-L4-L5" (aree riportate sulle planimetrie facente parte integrante del seguente bando) destinate per i proprietari di alberghi, residence e campeggi sprovvisti dei servizi spiaggia" prevedendo unicamente le opere obbligatorie da realizzarsi con strutture amovibili e di facile rimozione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 74 del 8\02\2005
Art. 3 Durata del Rapporto Concessionario
1. Le concessioni saranno rilasciate a partire dal 01/06/2015 con esplicita scadenza al 30/09/2015, fatta salva l' emanazione del P.S.C. e per finalità turistico-ricreative e finalizzate alla sola gestione dei servizi turistici, nonché di soccorso e di sicurezza a supporto degli stessi.
Art. 4 Partecipanti
1. Possono presentare le domande di cui all' oggetto solo ed esclusivamente:
- I proprietari di alberghi, residence e campeggi sprovvisti dei servizi spiaggia con le cartteristiche
di cui all'art. 2 .
Art. 5 Canone concessorio e imposta Regionale sulle concessioni
1. La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio e dell'imposta regionale sulle concessioni nella misura stabilita dalle norme statali vigenti in materia e dall' Art. 6 comma 1 della L.R. n. 5 del 05/05/2006;
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande
1. Per partecipare al bando, i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all' ufficio protocollo del Comune di Montenero di Bisaccia, entro le ore 12,00 del 27/05/2015 la domanda specifica in apposito plico in uno dei seguenti modi;
a. Mediante consegna a mano;
b. Con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale.
2. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il numero e la data assegnate dall' ufficio Protocollo Comunale;
3. Resta inteso che il recapito dell' istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso giungesse a destinazione in tempo utile;
4. L' istanza con i relativi allegati, a pena l' esclusione, dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all' intestazione ed all' indirizzo del mittente, la seguente dicitura: " Istanza per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative.";
5. Ogni intera area in concessione dovrà essere oggetto di specifica domanda (plico Completo), a pena l' esclusione;
6. Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all' art. 2 del presente bando;
7. La domanda dovrà contenere la clausola che sulla base delle esigenze di tutela del titolare e di garanzia di uso pubblico delle aree demaniali, la concessione potrà essere revocata anche prima della sua naturale scadenza, ai sensi dell' art. 42 del Codice della Navigazione;
8. I plichi pervenuti verranno aperti il giorno 29/05/2015 alle ore 10.00 in seduta pubblica.
Art. 7 Contenuto della domanda
1. Le Domande dovranno essere corredate e presentate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Montenero di Bisaccia secondo le indicazioni di cui all' art. 15 del P.R.U.A. :
Art. 8 Obblighi degli aspiranti concessioni
Le aree individuate da numeri L1- L2- L3- L4 -L5 (aree destinate per i titolari di esercizi esclusivamente pubblici con finalità ricettive antistanti l'arenile sprovviste dei servizi spiaggia), potranno in caso di disponibilità entro una distanza ragionevole, essere provviste di strutture
amovibili comprensivi di servizi igienici e di pronto soccorso avente superficie complessiva non superio a 20 mq.
La concessione verrà assegnata secondo la normativa vigente ed è preferita la domanda che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente alle prescrizioni dettate dal P.R.U.A.Inoltre gli assegnatari dovranno osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- Un uso esclusivo dell' arenile rispettoso del contesto ambientale;
- L' inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione.
Art. 9 Criteri di valutazione
1. Nel caso di equipollenza di più domande aventi ad oggetto la richiesta in concessione della medesima area , si assegnerà la preferenza al soggetto che sia già stato titolare nell' anno precedente di concessione e di chi è ubicato a minor distanza dalla battigia;
Art. 10 Efficacia e validità delle concessioni
1. Le concessioni non sono rinnovabili e/o prorogabili automaticamente, ne costituiranno titolo da invocare per eventuali future richieste , ne diritto di prelazione e/o insistenza sulle aree occupate in virtù del provvedimento concessorio rilasciato;
2. Sono fatte salve le prescrizioni di cui al redigendo Piano Spiaggia Comunale e della delibera di G.C. n. 65 del 28/04/2015
3. Consentire, pena la revoca della concessione, la posa di un numero massimo di ombrelloni pari alle unità abitative ,posti camper, piazzole roulottes con le seguenti modalità.
_ residenze alberghiere, residenziali e villaggi turistici 10 mq. per ogni stanza o suites.
_ Campeggi 2 mq. per ogni piazzola di sosta ,10 mq per ogni bungalow.
Montenero di Bisaccia li 06/05/2015 Il Responsabile del Servizio
(Geom Gabriele SCIARRETTA)